MASSAGGIO ED ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE DI FISIOTERAPIA
Non c’è ormai quartiere che non abbia un suo centro benessere, con annessa sala dedicata ai massaggi. Vi è veramente l’imbarazzo della scelta, tra impianti termali e palestre.
Allo stesso tempo, vi è un’ottima offerta anche di professionisti del settore masso-fisioterapico della riabilitazione, con competenze ben diverse e per nulla assimilabili ai lavoratori del settore prima citato, per quanto troppo spesso confusi.
Ed è proprio in questa “confusione”, che si possono ritrovare i germi di una condotta illecita tristemente diffusa: l’esercizio abusivo della professione, previsto e punito dall’art. 348 c.p.
Tale articolo punisce chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.
Come risulta evidente, il bene giuridico protetto dalla norma risiede nel buon andamento della pubblica amministrazione, cioè nell’interesse che determinate tipologie di lavori siano svolti solo ed esclusivamente da chi detenga un’attestazione dello Stato, garante della competenza tecnica, riscontrabile, inoltre, dall’iscrizione ad un albo professionale (es, medici, avvocati, fisioterapisti, appunto ecc…).
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